In memoria dei medici caduti durante l’epidemia di Covid-19

Responsabilità del ginecologo per morte della paziente


Pubblicato il 23 Marzo 2016


Cassazione Civile Sentenza n. 4764/16 – Responsabilità del ginecologo per morte della paziente – La Corte di Cassazione ha affermato che in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante.

FATTO: Il (OMISSIS) G.F. perse la vita in seguito alle complicanze insorte durante l'ultima fase della sua gravidanza e in occasione del parto della figlia L., avvenuto il (OMISSIS) presso la Casa di Cura (OMISSIS). Nel 2000 il coniuge B.A., in proprio e quale genitore esercente la potestà sulle figlie minori della vittima, C., V. e L., nonchè, separatamente, il fratello di questa, G.M., agirono in giudizio nei confronti dei medici coinvolti e della struttura sanitaria per ottenere il risarcimento dei conseguenti danni.

DIRITTO: In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante. La valutazione è stata compiuta correttamente, e del relativo percorso logico la corte ha dato adeguatamente conto, con motivazione del tutto coerente ed esaustiva, anche sotto il profilo della considerazione delle risultanze del materiale istruttorio. Sulla base degli esiti delle indagini del consulente tecnico di ufficio e delle altre prove acquisite agli atti, essa infatti ha ritenuto provata l'esistenza del rapporto contrattuale tra il T. e la G. nonché l'aggravamento della patologia di questa. Ha ritenuto altresì correttamente allegato l'inadempimento del medico astrattamente idoneo a provocare la morte della paziente, e non raggiunta invece la prova che l'inadempimento del professionista non vi era stato o che comunque esso non era stato eziologicamente rilevante. In particolare, ha correttamente evidenziato - tra l'altro - che il T., medico di fiducia della G., nonostante fosse stato messo a conoscenza delle condizioni non buone della sua paziente e dei relativi preoccupanti sintomi con numerose telefonate da parte del medico di guardia della casa di cura, e sebbene fosse a conoscenza sin dal pomeriggio del malore accusato dalla stessa, non aveva proceduto tempestivamente al suo esame obbiettivo, non aveva consigliato il ricovero in una adeguata struttura ospedaliera ed era giunto presso la casa di cura presso la quale aveva invece consigliato il ricovero, solo dopo diverse ore, senza neanche curarsi di predisporre in anticipo il tempestivo intervento di un anestesista, il che - secondo le condivise valutazioni del consulente tecnico di ufficio - aveva ritardato in modo decisivo i tempi dell'intervento di taglio cesareo necessario per evitare la morte della gestante